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Tribunale per i Minorenni di Cagliari - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Cagliari
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Procedimento ex art. 403 c.c.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
La norma trova applicazione in via residuale nelle ipotesi di urgente necessità in cui non sia possibile un provvedimento dell’autorità giudiziaria in applicazione degli artt. 330 c.c. (“decadenza della responsabilità genitoriale sui figli”) o 333 c.c. (“condotta del genitore pregiudizievole ai figli”).

Titolare del potere di attuazione del provvedimento di cui all’art. 403 c.c. è genericamente la “pubblica autorità” amministrativa: Sindaco, Servizi Sociosanitari locali o Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Pubblico Ministero minorile in materia civile ha unicamente poteri di impulso processuale, per cui non è legittimato a emanare provvedimenti urgenti a tutela dei minori.

L’allontanamento e il conseguente collocamento coercitivo costituiscono un provvedimento provvisorio, come tale destinato a essere efficace fino a che l’autorità giudiziaria emetta quello definitivo.

Il Tribunale per i Minorenni ha una competenza di carattere generale nel convalidare i provvedimenti urgenti in materia di protezione dei minori.

L'articolo 403 del Codice civile prevede una specifica tempistica per garantire, tra l'altro, il principio del contraddittorio e l'effettiva analisi delle condizioni della famiglia e delle esigenze del minore a rischio.

Sono previsti termini e tempi certi di ogni passaggio procedimentale.
Entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento è tenuta a trasmetterlo al Pubblico Ministero minorile territorialmente competente, con una relazione espositiva delle ragioni dell’intervento e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione.

Nelle settantadue ore successive, il Pubblico ministero minorile chiede al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento, potendo formulare richieste di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 c.c. e seguenti. In alternativa, può valutare di revocare il collocamento in protezione.

Entro le quarantotto ore successive, il Tribunale per i Minorenni, con decreto del giudice monocratico (presidente o giudice delegato), provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina un curatore speciale per il minore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro il termine di quindici giorni.

Il Pubblico ministero, anche tramite polizia giudiziaria, provvede quindi entro quarantotto ore alla notifica del ricorso e del decreto agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale.

All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre, all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. 

Decorsi quindici giorni dall’udienza di comparizione, il Tribunale per i Minorenni, stavolta in composizione collegiale, sarà tenuto a emettere il decreto di conferma, modifica o revoca del precedente decreto di convalida.

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