Il nuovo art. 27 bis della legge 448/1988 prevede che per i fatti che non rivestono particolare gravità, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica, sentiti i servizi sociali, per un periodo compreso tra i due e gli otto mesi.
Qualora l’indagato accetti la proposta del pubblico ministero deve depositare il programma rieducativo redatto in collaborazione con i servizi sociali entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Una volta ricevuto il programma il pubblico ministero lo trasmette al giudice delle indagini preliminari che fissa l’udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di rieducazione.
Durante l’udienza il giudice dopo aver sentito il minore e i servizi coinvolti se ritiene di ammettere il minore al percorso di reinserimento e rieducazione sospende il processo per Percorsi la durata corrispondente.
In caso di interruzione o mancata adesione al percorso il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato.
In caso, invece, di esito positivo, decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, dichiara con sentenza estinto il reato.
SEMPLIFICANDO:
L’introduzione del nuovo art. 27-bis, come modificato dal decreto Caivano, è volto a regolare un particolare “percorso di reinserimento e rieducazione del minore”, ossia una nuova forma di definizione anticipata del procedimento penale, avviata su iniziativa del pubblico ministero e subordinata “alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività, per un periodo compreso da uno a otto mesi”.
Una volta accettata la proposta del pubblico ministero ed elaborato il programma rieducativo, il fascicolo viene trasmesso al giudice per le indagini preliminari che fissa un’udienza in camera di consiglio per deliberare sull’ammissibilità del minore al percorso di rieducazione di cui al citato articolo. Il giudice, sentito il minore e l’esercente la responsabilità genitoriale, con ordinanza sospenda il procedimento e fissa la durata del percorso di rieducazione per un periodo compreso tra i due e gli otto mesi.
In caso di esito positivo del percorso, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato, mentre in caso di valutazione negativa trasmette gli atti al Pubblico Ministero per la prosecuzione del procedimento penale.