Prospettive: la riforma cartabia ed il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie
Con la cd. Riforma Cartabia, attuata con il D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, sono state apportate importanti modifiche al processo minorile.
Oltre alle modifiche procedimentali, il più importante cambiamento è di tipo ordinamentale e concerne senza dubbio la sostituzione degli attuali Tribunali per i minorenni con il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Questa parte della riforma non ha finora avuto attuazione; per effetto di successive proroghe, l’avvio è atteso per ottobre 2026, al fine di consentire le misure preordinate di tipo organizzativo e logistico.
Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si suddividerà in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali. Le sezioni distrettuali saranno costituite in ciascuna sede di Corte di appello o sede distaccata di Corte di Appello. Esse manterranno l’attuale composizione civile dei Tribunali per i minorenni, con due giudici togati e due giudici onorari; decideranno in materia penale e, nel civile, in particolare per le adozioni dei minorenni.
Le sezioni circondariali, invece, saranno costituite in ciascuna sede di Tribunale ordinario site nel distretto di Corte d'appello e di sezione distaccata di Corte d'appello ove ha sede la sezione distrettuale. Si pronunceranno in composizione monocratica in tutte le controversie in materia familiare e minorile attualmente attribuite ai tribunali ordinari, con l’aggiunta dei giudizi «de responsabilitate» (quindi limitazioni, decadenze dalla responsabilità genitoriale e affidamenti familiari e collocamenti in comunità) e della nuova «convalida» dei provvedimenti di cui all’articolo 403 del Codice civile.
L’istituzione di un rito unificato all’interno di un unico Tribunale per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie di cui all’art. 473 bis c.p.c. ha l’obiettivo non soltanto di individuare tutti i procedimenti ai quali si applicherà la nuova disciplina processuale, ma anche di determinare il perimetro nel quale questo nuovo rito troverà applicazione quando, nel prossimo futuro, sarà istituito il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
La norma in esame, inoltre, conferisce al giudice individuato dal collegio, il potere di condurre l’istruzione e la trattazione del procedimento, con maggiore velocità e agilità per le decisioni. Il giudice delegato dal collegio o giudice relatore può adottare autonomamente atti di istruzione o decisioni provvisorie; nominare il curatore speciale del minore, ovvero il tutore provvisorio nei casi previsti; può inoltre esercitare gli ampi poteri d’ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti a tutela dei minorenni, al di fuori dei limiti della domanda e per l’ammissione d’ufficio dei mezzi di prova.
Il giudice inoltre è incaricato di condurre l’ascolto del minorenne, di adottare i provvedimenti indifferibili, tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, all’esito della quale adottare i provvedimenti provvisori, ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi sociali, tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione e, infine, modificare i provvedimenti provvisori, ricorrendone i presupposti.
La sola decisione finale è rimessa al collegio, al quale il giudice relatore dovrà riferire gli esiti del procedimento nella camera di consiglio che provvede ad assumerla. Questo iter, a carattere monocratico non comporta una riduzione delle tutele delle parti, in quanto, è prevista la possibilità di proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti provvisori adottati dal giudice, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, nonché avverso tutti quelli emessi in corso di causa, qualora abbiano contenuti decisori particolarmente incidenti sui diritti dei minorenni.