L’ascolto del minore
L’istituto dell’ascolto del minore è disciplinato dall’473-bis 4 c.p.c., nel quale sono racchiusi i casi in cui il minore debba essere ascoltato, e dall’ 473-bis 5 c.p.c., nel quale sono individuate le modalità dell’ascolto.
Il diritto del minore di esprimere la propria opinione è sancito a livello europeo e rappresenta un istituto cardine dei procedimenti minorili.
L’art. 473-bis 4 c.p.c., al primo comma, prevede che il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, se necessario, con l’assistenza di un esperto o altro ausiliario.
Pertanto, il magistrato può procedere all’ascolto diretto del minore oppure può avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito). La delega all’ascolto conferita dal giudice ad un soggetto terzo è esclusa “stante la delicatezza dei temi su cui il minore è chiamato ad esprimersi”( Cfr. pag. 51, Relazione Illustrativa D.L. 149/22).
Il secondo comma dell’articolo 473-bis.4 c.p.c. dispone che il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Per le ipotesi di accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario (art. 473-bis 4, terzo comma).
Questa norma mira a tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto.
Tale disposizione abroga quanto previsto dall’articolo 337-octies del Codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all’ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
L’esclusione dell’ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la scelta del minore a non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria.
Per quanto riguarda le modalità dell’ascolto, l’art. 473-bis 5 detta una serie di garanzie ed accorgimenti a tutela del minore: il giudice, infatti, fisserà l’udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, l’udienza verrà tenuta, ove possibile, in locali idonei adeguati all’età del minore, anche fuori dal tribunale; il giudice esporrà la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto, tenuto conto dell’età e della maturità del minore.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto (art. 473-bis 5 terzo comma c.p.c.)
L’ultimo comma dell’articolo 473-bis 5 c.p.c. prevede in ogni caso che dell’ascolto del minore sia effettuata registrazione audiovisiva. Qualora per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
Rifiuto del minore a incontrare il genitore (art. 473 bis.6)/u>
Qualora il figlio minorenne rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, si prevede che il giudice, dopo averlo sentito e raccolte tutte le necessarie informazioni, accerti le cause del rifiuto e possa disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice può procedere qualora vengano segnalate condotte inadeguate di un genitore, tali da ostacolare il rapporto con l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il fondamento della norma deve essere ravvisato nell’esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minorenne e il genitore o tra il minorenne e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale: al riguardo, il legislatore ha reputato necessario prevedere che il giudice debba procedere prontamente e personalmente all’ascolto, fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.
Il giudice potrà poi assumere sommarie informazioni da soggetti che possano riferire su circostanze utili ai fini della decisione, sulle cause del rifiuto del minorenne ad avere contatti o ad incontrare il genitore, gli ascendenti o altri familiari.