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Tribunale per i Minorenni di Cagliari - Ministero della Giustizia

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Periodi di perfezionamento presso gli Uffici Giudiziari

Periodi di perfezionamento presso gli Uffici Giudiziari
ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011

I periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011(*) convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati.

Si tratta di periodi di un anno di tirocinio riservati ai più meritevoli, che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.

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  1. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio, i  capi  degli   uffici   giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  17  novembre  1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati  per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del  Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
  2. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

Fonte: Ministero della Giustizia

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