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Tribunale per i Minorenni di Cagliari - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Cagliari
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Competenza per materia penale

L’istituzione di un Tribunale specializzato a giudicare reati commessi da minori (che abbiano compiuto 14 anni) risponde all’esigenza di accompagnare il minore in un percorso maggiormente tutelato attraverso i meccanismi giudiziari, trattandosi di personalità in formazione e in quanto tale particolarmente vulnerabile e d’altra parte suscettibile di possibili cambiamenti migliorativi in prospettiva rieducativa.

Il procedimento penale a carico di imputati minorenni, disciplinato dal DPR 448/88 (c.p.p.m.), è connotato allora da alcuni principi fondamentali (cd. Adeguatezza, residualità, destigmatizzazione, minima offensività) che consentono di modulare il sistema normativo contenuto nel codice di procedura penale ordinario in funzione delle esigenze di tutela di una personalità in formazione quale quella del minore.

Il giudizio postula non solo l’accertamento dei fatti e la componente soggettiva, ma anche la conoscenza della personalità del minore ed il suo contesto familiare e sociale (“condizioni e risorse personali, familiari ed ambientali”).

Nel procedimento sono previste rafforzate garanzie difensive (assistenza del difensore: artt. 356 e 364 c.p.p.; assistenza degli esercenti la potestà genitoriale o di altra persona idonea indicata dal minore ed ammessa dall’Autorità Giudiziaria; assistenza dei Servizi Sociali). Devono essere presenti al processo gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore se l’imputato è minorenne; il Servizio Sociale. Questi possono essere assenti solo se si ravvisa un interesse del minore ovvero per inderogabili esigenze processuali. Gli avvisi, a pena di nullità, devono essere fatti, oltre che all’imputato, agli esercenti la potestà, al Servizio Sociale e alla persona offesa; in caso di assenza, gli esercenti la potestà possono essere condannati al pagamento di una pena pecuniaria. L’interrogatorio dell’imputato, anche se maggiorenne al momento del processo, è condotto dal Presidente; anche le eventuali domande del P.M. e del difensore sono formulate dal Presidente e le risposte date direttamente a lui (art. 31 c.p.p.m.).

Nel procedimento minorile non è ammessa l’azione civile per danni e restituzioni; la persona offesa non può quindi costituirsi parte civile ma può presentare memorie, indicare prove e chiedere di essere sentita. Inoltre, nell’ambito del procedimento a carico di imputati minorenni sono previste peculiari misure cautelari (v. infra) e pronunce specifiche quali il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la sospensione del processo con messa alla prova.

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Il G.I.P. (Giudice delle indagini preliminari) è competente per tutti i provvedimenti diversi da quelli da assumere nel corso dell’udienza preliminare.
Decide in Camera di Consiglio, in composizione monocratica:
  1. sulle richieste del P.M. di applicazione di misure cautelari (prescrizioni, permanenza a casa, collocamento in Comunità e custodia cautelare in carcere)
  2. sulle richieste di incidente probatorio;
  3. sulle richieste del P.M. di proroga delle indagini preliminari;
  4. sulle richieste del P.M. di procedere ad accompagnamento coattivo quando si deve procedere ad interrogatori o confronti;
  5. sulla richiesta del P.M. di disporre intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione;
  6. sulla richiesta del P.M. di acquisizione di tabulati relativi a traffico telefonico;
  7. sulle richieste di modifica e revoca di misure cautelari;
  8. sulla richiesta del P.M. di Giudizio immediato.
In tutti questi casi il G.I.P. esercita una funzione di garanzia sulla legittimità e tempestività delle indagini preliminari. Decide in udienza in camera di consiglio, in composizione monocratica:
  1. sulla richiesta del P.M. di convalida dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento;
  2. sull’incidente probatorio.
Il G.I.P. emette due tipi di provvedimenti:
  1. interlocutori, cioè non definitori e che non concludono le indagini preliminari;
  2. conclusivi della fase delle indagini preliminari:
    1. decreto di archiviazione;
    2. sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dalla legge;
    3. sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
Nel corso delle indagini preliminari la competenza è del Giudice togato; normalmente si dispongono turni settimanali per la convalida dei provvedimenti di arresto e fermo. Il Giudice togato presiede i collegi delle udienze preliminari. La fase delle indagini preliminari si può concludere nei seguenti modi:
  1. con la richiesta di archiviazione da parte del P.M.; se non accolta si applica l’art. 409 c.p.p.;
  2. con un procedimento speciale (giudizio direttissimo o giudizio immediato)
  3. con una sentenza di non luogo a procedere.
L’udienza preliminare.
L’udienza preliminare si svolge in Camera di consiglio. Il Collegio giudicante è composto di tre persone: un Giudice togato e due Giudici onorari, un uomo e una donna.

Il Giudice togato è il Presidente e non deve aver svolto alcuna delle attività sopra descritte come G.I.P.

Ove ritenuto necessario, può essere disposto l’accompagnamento coattivo dell’imputato, anche se divenuto maggiorenne. Allo stesso modo se ne può disporre l’allontanamento, ma in questo caso solo se ancora minorenne.

All’esito dell’Udienza preliminare il procedimento può concludersi con:
  1. sentenza di non doversi procedere: assoluzione nei casi e con le formule previste dall’art. 425 c.p.p., quando si procede con giudizio abbreviato
  2. sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto (art.27 c.p.p.m.) se il fatto è occasionale e di particolare tenuità; non rimane iscrizione sul certificato penale;
  3. sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.) se la pena applicabile in concreto non supera i 2 anni e se è formulabile una prognosi positiva; resta l’iscrizione sul certificato penale fino al 21esimo anno d’età
  4. <sospensione del processo e messa alla prova per la durata non superiore a tre anni per reati per i quali è previsto l’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore a 12 anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno. La messa alla prova può essere revocata; in caso di esito positivo, il reato è estinto;
  5. giudizio abbreviato; può concludersi in uno dei modi suindicati, ovvero con una condanna a pena detentiva;
  6. sanzioni sostitutive (art. 30 c.p.p.m.) se in concreto è inflitta una pena non superiore a due anni;
  7. rinvio a giudizio.

Il G.U.P., ai sensi dell’art. 32 c.p.p.m., può adottare provvedimenti civili, ex art. 336 c.c., a tutela del minore, provvedimenti che devono essere confermati dal Collegio civile entro 30 giorni.

Allorché ricorrano le ipotesi di legge, il tribunale per i minorenni giudica in funzione di Tribunale di Sorveglianza, di Giudice di sorveglianza e di Tribunale per il Riesame.

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