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Tribunale per i Minorenni di Cagliari - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Cagliari
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Competenza per materia civile

La competenza CIVILE degli uffici minorili, Tribunale e Procura, rientra quasi totalmente nella c.d. VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

Questa attività va comunque coordinata con gli altri uffici giudiziari che si occupano di minori in modo più o meno diretto: i Tribunali ordinari, ad esempio, occupandosi di separazioni e divorzi si devono necessariamente interessare anche dei figli e dei rapporti tra adulti in relazione ai minori.

Il Tribunale per i Minorenni si occupa di tutte quelle situazioni in cui i familiari tengono comportamenti che sono di pregiudizio ai minori: dagli inadempimenti (art. 147 c.c.), alle inadeguatezze (art. 330 e ss. c.c.), fino alle previsioni di accertamento di stato di abbandono morale e materiale regolate dalla L.184/1983.

Il giudice minorile ha vasti poteri e ampia discrezionalità: può impartire prescrizioni di comportamento, può allontanare il minore dalla famiglia inadeguata affidandolo a una struttura, a un’altra famiglia o anche a una sola persona. Ogni volta che l’interesse del minore confligge con quello dei genitori, il Tribunale può anche nominare un curatore speciale per il solo svolgimento dell’attività che genera il conflitto: un esempio è l’amministrazione del patrimonio (art. 334 c.c.).

Rientrano nelle competenze del suddetto Tribunale anche la regolamentazione dei rapporti con gli ascendenti (nuovo art. 317bis c.c.) e il nullaosta al permesso straordinario di soggiorno da rilasciarsi ai genitori di minori stranieri giunti in Italia per motivi di salute (art.31 D.lgs. 286/1998); l'autorizzazione a contrarre matrimonio per il minore che abbia compiuto 16 anni(art. 84 c.c.), e l’interdizione del minore infermo di mente nel corso dell’ultimo anno della minore età, (o l’inabilitazione se la sua condizione non è così grave; art. 416 c.c.).

Compito esclusivo degli uffici minorili, è tutta la gestione della materia delle ADOZIONI, contenuta nella L.184/1983: dalla dichiarazione dello stato di abbandono alla presentazione delle domande di idoneità all’adozione internazionale e di disponibilità all’adozione nazionale. A seguito dell’accertamento dello stato di abbandono, il Tribunale può emettere sentenza di adottabilità, interrompendo definitivamente i rapporti con la famiglia originaria.

Il Tribunale per i Minorenni ha da sempre anche una competenza c.d. AMMINISTRATIVA, contenuta nel R.D. 1404/1934 (normativa di istituzione del TM) e che si occupa di interventi rieducativi in favore di minori in difficoltà. Sono procedure che non interferiscono con la potestà genitoriale. Si tratta di situazioni in cui il minore sembra privo di regole, senza impegno scolastico o lavorativo, con il rischio di coinvolgimenti penalmente rilevanti: i provvedimenti quindi saranno rivolti alla prevenzione di questi comportamenti. Tutti i soggetti che hanno rapporti con il minore possono segnalare i fatti al Procuratore della Repubblica per i minorenni, che può presentare ricorso al Tribunale.

Dal marzo 2018 i Tribunali per i minorenni sono competenti in via esclusiva sui MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. Rispetto agli altri paesi europei l’Italia per prima ha approvato norme specifiche rivolte all’accoglienza a all’integrazione dei migranti minorenni, ad oggi contenute principalmente nella legge 47/2017 (c.d. legge Zampa), modificata in seguito dal D.Lgs. 220/2017 nell’art. 11, relativo alla figura del tutore volontario, la cui nomina ora è affidata al Tribunale per i Minorenni anziché ai Giudici Tutelari per evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari. La procedura si svolge parzialmente in forma monocratica (cfr. nomina del tutore volontario) e parzialmente in forma collegiale (cfr. ratifica delle misure di accoglienza predisposte). Per tutto ciò che non è previsto dalle leggi speciali soprattutto in relazione alla figura e ai compiti del tutore si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile.

In tutte queste materie, il Tribunale per i Minorenni può avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie che operano sul territorio a stretto contatto con i nuclei familiari.

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