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Tribunale per i Minorenni di Cagliari - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Cagliari
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Rapporti con gli ascendenti

I nonni che ritengano di essere limitati nel rapporto e nelle frequentazioni del minore da comportamenti disturbanti e/o ostativi dei genitori possono proporre ricorso finalizzato al mantenimento di rapporti significativi.

La richiesta può essere presentata dagli ascendenti e dal Pubblico Ministero minorile, nanti la Cancelleria Civile.

 Il procedimento è esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da € 27 per diritti di cancelleria.

Articolo 317 bis codice civile - Rapporti con gli ascendenti.

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’Art. 336, secondo comma.


La riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha introdotto una significativo riconoscimento del ruolo dei nonni attribuendo a questi ultimi un vero e proprio diritto.
Infatti l’art. 315 bis c.c., introdotto dall'art. 1 comma 8 della l. 219/2012, prevede tra l’altro che "Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti":  
  • tale disposizione oggi assume valore di regola generale nella vita familiare;
  • in primo luogo essa infatti è destinata a regolarne non solo la sua fase patologica, cioè la rottura dell’unione tra i genitori (in precedenza ciò era la conseguenza della sua originaria sistemazione all’interno del testo dell’art. 155 c.c., norma che regolava la crisi della coppia), ma anche la fisiologia del rapporto;
  • in secondo luogo essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale valida per ogni figlio a prescindere dalla esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.

Ancora, l’art. 317 bis c.c. come sostituito dall'art. 42 d.lgs. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall'art. 2 della l. 219/2012, è stato espressamente dedicato ai "Rapporti con gli ascendenti"; esso dispone che "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma".

Infine l’art. 38 disp. att. (come riformulato dall’art. 3 comma 1 l. 219/2012 e integrato successivamente dall'art. 96 comma 1 d.lgs. 154/2013) prevede che siano di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dall'art. 317 bis.

Il fatto che tale diritto si possa far valere al di fuori della crisi del rapporto di coppia ha indotto il legislatore a prevedere una sede processuale ad esso specificamente dedicata.

La scelta di attribuire la competenza al Tribunale minorile è nata, oltre che probabilmente per una sorta di riequilibrio dopo l’attribuzione al Tribunale ordinario delle nuove competenze, dalla considerazione che la questione afferisce alla responsabilità genitoriale, venendo in rilievo un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore.

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