Quando un minore si trova nella condizione di vivere in un ambiente non idoneo, può essere affidato a parenti, ad una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o ad una casa famiglia. L'affidamento ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine ed è perciò tendenzialmente temporaneo. Quando è possibile, l'esito è il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale.
Possono richiederlo i seguenti soggetti:
- I Familiari del minore
- Coppie sposate
- Coppie di fatto
- Single